Il ricorso deve essere proposto al Tribunale del luogo in cui ha sede legale l’impresa (ditta individuale o società).
L’istanza di fallimento è depositata in cancelleria, o trasmessa telematicamente, allegando la documentazione richiesta.
A fondamento del credito, occorre essere in possesso dei documenti comprovanti il credito (ad es. decreto ingiuntivo, fatture, cambiali e assegni – questi ultimi in originale) nonché l’insolvenza del soggetto nei cui confronti si agisce (atto di precetto, verbale di pignoramento).
In caso di auto fallimento il ricorrente può:
a. presentarsi personalmente in cancelleria (nel caso di società il legale rappresentante o qualsiasi soggetto munito di determina notarile)
b. depositare in cancelleria le scritture contabili e fiscali obbligatorie relative ai tre esercizi precedenti, uno stato particolareggiato ed estimativo delle sue attività, l’elenco nominativo dei creditori e l’indicazione dei rispettivi crediti, l’indicazione dei ricavi lordi per ciascuno degli ultimi tre esercizi, l’elenco nominativo di coloro che vantano diritti reali e personali su cose in suo possesso e l’indicazione delle cose stesse e del titolo da cui sorge il diritto.