L’eredità giacente può essere aperta nel Tribunale del luogo dell’ultimo domicilio del defunto.
Se vi sono le condizioni, dopo l’istanza il cancelliere nomina il curatore dell’eredità e lo iscrive nel registro delle successioni.
Il curatore procede all’inventario dell’eredità, a esercitarne e promuoverne le ragioni, a rispondere alle istanze contro la medesima, ad amministrarla, a depositare presso le casse postali o presso un istituto di credito designato dal Tribunale il denaro che si trova nell’eredità o si ricava dalla vendita di beni, e infine, rende conto della propria amministrazione.
Il curatore può provvedere al pagamento dei debiti ereditari e dei legati, previa autorizzazione del Tribunale. Se qualcuno dei creditori o dei legatari si oppone, il curatore non può procedere al pagamento, ma deve liquidare l’eredità.