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29/11/2014 - DIRETTIVE PER LA LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI DEI DELEGATI
DIRETTIVE PER LA LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI DEI DELEGATI

 

I compensi per l'attività di delegati e custodi saranno liquidati in applicazione delle disposizioni di legge vigenti seguendo i criteri di seguito indicati.

 

Ai sensi dell'art. 179 bis disp.att. c.p.c. la misura dei compensi dovuti a notai, avvocati e commercialisti per le operazioni di vendita di beni immobili avrebbe dovuto essere stabilita ogni tre anni con decreto ministeriale; in attesa dell'emanazione di tale decreto, su specifica disposizione del Ministero della Giustizia (vedi Circolare n. 44 del 6 dicembre 2006) le tariffe da applicare per l'espletamento dell'incarico delegato a notai e professionisti restano quelle stabilite dal DM 25 maggio 1999 n. 313 “Regolamento per la determinazione dei compensi spettanti ai notai per le operazioni di vendita con incanto” (nel prosieguo DM 313/99).

 

Il DM 313/99 elenca in sette punti - art. 2, primo comma, da lett. a) a lett. g) - le attività del delegato da compensare con distinte voci di onorario (il richiamo alle attività elencate nell'art. 591bis, secondo comma, c.p.c. deve intendersi riferito al testo anteriore alle modifiche apportate dal D.L. n. 35/2005 (legge n. 80/2005), quindi, ad una numerazione non più attuale):

a) redazione dell'avviso di vendita

b) redazione di verbali

c) autorizzazione all'assunzione dei debiti da parte dell'aggiudicatario o dell'assegnatario

d) esecuzione delle formalità di registrazione, trascrizione e voltura catastale del decreto di trasferimento, sua comunicazione a pubbliche amministrazioni nonché espletamento formalità di cancellazione delle trascrizioni ed iscrizioni

e) ricezione ed autentica della dichiarazione di nomina ex art 583 c.p.c.

f) predisposizione del decreto di trasferimento

g) formazione del progetto di distribuzione

 

Per tutte le altre attività delegate è previsto un compenso commisurato a percentuale (tra 0,50% e 1,25%) sul valore dell'immobile (art. 2, secondo comma); infine, tutte le spese non documentabili sono rimborsate forfettariamente (art. 4, secondo comma) in misura percentuale (15%) sull'importo complessivo degli onorari maturati ai sensi dell'art. 2.

 

Per la liquidazione degli onorari del delegato quattro voci del DM 313/99 – art. 2, primo comma, lett. c), d) f) g) – fanno riferimento all'onorario graduale previsto dalla tariffa notarile per gli atti pubblici; si tratta di disposizioni abrogate a seguito dell'entrata in vigore del cd. decreto liberalizzazioni (D.L. n. 1/2012 convertito con modificazioni  Legge n. 27/2012) che all'art. 9, 1^ e 4^ comma, ha disposto l'abrogazione delle tariffe professionali regolamentate nel sistema ordinistico nonché delle disposizioni vigenti che per la determinazione del compenso del professionista rinviavano alle suddette tariffe.

 

Per determinare il compenso del delegato in relazione alle suddette attività si farà, pertanto, riferimento alle Tabelle allegate al D.M. 20 luglio 2012 n. 140 (in prosieguo DM 140/12), come modificato con successivo D.M. n. 106/2013, applicabili, ai sensi dell'art. 1, primo comma, analogicamente ai casi non espressamente previsti dal decreto stesso.

 

Richiamate, pertanto, le disposizioni di cui agli artt. 30 e ss. DM 140/12 si è ritenuto di fare applicazione della TABELLA A solo per la determinazione dell'onorario relativo alla predisposizione del decreto di trasferimento ed alla autorizzazione all’assunzione di debiti, ove prevista, e della TABELLA D per ogni altra voce di onorario e ciò per l’indubbia peculiarità degli adempimenti previsti dall’art. 591 bis c.p.c.

Quanto ai compensi relativi alla predisposizione del decreto di trasferimento ed al compimento di tutte le attività successive comunque ad esso connesse (art. 179 bis disp. att. c.p.c.) si è ritenuto di porre a carico della procedura esecutiva gli onorari per l’esecuzione delle formalità di cancellazione e/o restrizione delle trascrizioni ed iscrizioni e le relative spese (i.e. imposte dovute per la sottrazione/cancellazione dei beni) e di porre a carico dell’aggiudicatario gli onorari relativi alla predisposizione del decreto di trasferimento (cfr. in tal senso Cass. n. 711/2010) nonché spese ed onorari per l’esecuzione delle attività accessorie di regolarizzazione formale, amministrativa e fiscale dello stesso (ex art. 7, D.M. 313/99).

Sono a carico dell'aggiudicatario tutti gli oneri tributari che, in caso di compravendita per atto pubblico, sono a carico dell'acquirente, in particolare l'onere corrispondente all'imposta di registro vigente.

PERTANTO

a)      redazione dell'avviso di vendita € 180,76; 

l’importo suddetto è liquidato una sola volta per ogni lotto, anche in caso di plurimi avvisi di vendita redatti nel corso della procedura esecutiva in relazione a ciascun lotto;

 

b)     redazione dei verbali di vendita € 154,94;

l’importo suddetto è liquidato una volta per ciascun verbale - di incanto, di gara, di aggiudicazione, di assegnazione, etc. - ed una tantum per tutti i verbali di vendita con esito negativo (sicchè se l’immobile è aggiudicato dopo l’esperimento di 6 tentativi di vendita con esito negativo, verrà liquidato l’importo complessivo di € 309,88; se la procedura si estingue senza aggiudicazione sarà liquidato l’importo di € 154,94);

il verbale è, poi, da intendersi unico per ciascuna vendita (senza incanto o con incanto) anche se in una unica giornata sono posti in vendita più lotti ed anche se in un'unica giornata alcuni lotti sono aggiudicati ed altri no (il delegato potrà, quindi, scegliere di redigere un unico verbale per tutti i lotti o un verbale per ciascun lotto, ma l’importo corrisposto sarà sempre unico per ciascuna giornata in cui è fissata la vendita);

 

c)      autorizzazione all'assunzione dei debiti da parte dell'aggiudicatario o dell'assegnatario

normalmente non inserita nell’ordinanza di delega, in caso di eventuale inserimento sarà liquidata applicando la TABELLA A;

 

d)     - esecuzione delle formalità di registrazione, trascrizione e voltura catastale del decreto di trasferimento e sua comunicazione a pubbliche amministrazioni.

Tali onorari – da porre a carico dell’aggiudicatario - vengono determinati in base alla TABELLA D  nella misura fissa di € 500,00;

-          espletamento formalità di cancellazione delle trascrizioni ed iscrizioni.

Tali onorari – da porre a carico della procedura esecutiva - vengono determinati in base alla TABELLA D  nella misura fissa di € 100,00 per la prima cancellazione ed € 50,00 per ciascuna delle successive. Le spese relative alle cancellazioni sono anch’esse a carico della procedura esecutiva.

 

e)      ricezione ed autentica della dichiarazione di nomina ex art 583 c.p.c.

in applicazione della TABELLA D, onorario è determinato in € 150,00;

 

f)       predisposizione del decreto di trasferimento.

In applicazione della TABELLA A, l’onorario è determinato in misura pari ad 1/6 dell’importo corrispondente al 1% del valore dell’immobile (percentuale uguale per tutti gli scaglioni); la riduzione è stata applicata, ai sensi dell’art. 32, 4^ comma, DM 140/2012, in considerazione della natura dell’atto, redatto in base ad uno schema standardizzato.

L’importo è a carico dell’aggiudicatario.

 

g)      formazione del progetto di distribuzione

in applicazione della TABELLA D, l’onorario è determinato in misura corrispondente alla complessità del progetto di distribuzione predisposto:

-          progetto di normale complessità, € 500,00

-          progetto semplice, € 250,00

-          progetto complesso, € 900,00

 

In caso di cessazione anticipata dell’incarico, si terrà conto, ai fini della liquidazione, in applicazione dell’art. 6, DM 313/99, degli atti ed adempimenti sino a quel momento compiuti, se rientranti nell’elencazione tassativa prevista dal DM 313/99; qualora nessuno di tali atti risulti compiuto (quindi, nemmeno l’avviso di vendita sia stato predisposto per la pubblicazione) al delegato – che abbia già accettato l’incarico - verrà corrisposta una somma forfettariamente determinata in complessivi € 150,00 qualora sia stato effettuato almeno l’accesso al Tribunale e lo studio preliminare degli atti e ciò anche se il fondo spese non risulti essere stato ancora versato.

 

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELL’ISTANZA DI LIQUIDAZIONE

 

L’ufficio ha predisposto un foglio Excel di calcolo della liquidazione del compenso ai delegati e custodi, precisamente un foglio di calcolo degli onorari e spese a carico della procedura ed un foglio di calcolo degli onorari e spese a carico dell’aggiudicatario, pubblicato sul sito del Tribunale di Catania.

E’, quindi, di massima importanza, onde consentire al giudice un controllo quanto più possibile rapido delle attività rilevanti ai fini della liquidazione, che il delegato depositi, unitamente al foglio precompilato utilizzando il modello di calcolo automatico, sempre anche il fascicolo del delegato (verificando che in esso siano inseriti tutti i verbali di vendita redatti) con un riepilogo per ciascun immobile del prezzo di aggiudicazione ovvero di quello risultante dall’ultimo ribasso operato.

Dovrà, infine, allegarsi – sia per velocizzare la liquidazione della nota spese degli avvocati sia per verificare la presumibile complessità del progetto di distribuzione - un prospetto sintetico riepilogativo con l'indicazione del nome di tutti i creditori (e non solo di quelli che hanno depositato dichiarazione di credito e nota spese), della data dell’intervento, dell'importo del credito, della massa attiva (immobile / lotto) cui inerisce e delle somme di cui si chiede la liquidazione; per evitare che i creditori non depositino le note spese e le specifiche del credito nel termine assegnato dal delegato – in ogni caso, non oltre 60 giorni dal versamento del prezzo di aggiudicazione - l’ausiliario comunicherà ai difensori che in caso di omesso tempestivo deposito delle note, essi verranno inseriti nel progetto con liquidazione d’ufficio delle spese e con quantificazione del credito sulla base dell’atto di precetto e dell’intervento.

 

DIRETTIVE PER LA LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI DEI CUSTODI

 

Il compenso del custode è determinato a scaglioni con riferimento al prezzo di aggiudicazione o di assegnazione di ciascun lotto ai sensi del “Regolamento in materia di determinazione dei compensi spettanti ai custodi dei beni pignorati” emanato con decreto del Ministro della Giustizia del 15 maggio 2009, n. 80 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 150 del 1° luglio 2009.

In caso di incarico non seguito da vendita per qualsiasi motivo (transazione tra le parti, conversione di pignoramento, rinuncia del creditore ecc.) il compenso sarà determinato con riferimento allo stato della procedura, all’attività concretamente svolta e alla durata dell’incarico e ciò anche se l’acconto non risulti ancora versato dal creditore procedente.

Gli importi risultanti dalle tabelle potranno essere congruamente ridotti in caso di attività particolarmente limitata; potranno altresì essere ridotti del 15% in caso di immobili liberi.

In casi del tutto eccezionali, per particolare difficoltà o onerosità dell’incarico, con analitica motivazione, i detti importi potranno essere congruamente maggiorati dal giudice sino ad un massimo del 20%.

Per attività non ordinarie eventualmente necessarie (quali riscossione di canoni di locazione o occupazione dell’immobile, azioni di convalida di licenza o sfratto per finita locazione o morosità, interventi di manutenzione, regolarizzazione catastale, urbanistica o edilizia degli immobili ecc.) spetta al custode una maggiorazione del compenso da determinarsi in ragione dell’attività ulteriore in concreto svolta.

Liquidazione delegato
Liquidazione delegato-custode