La proposta di concordato è presentata al giudice delegato, il quale, valutata la ritualità della stessa, previo parere del curatore e del comitato dei creditori, ne ordina la comunicazione ai creditori, fissando un termine entro il quale gli stessi possono far pervenire eventuali dichiarazioni di dissenso (art. 125 L.F.), dovendosi ritenere, in caso contrario, consenzienti (art. 128, ultimo comma, L.F.).
Nel delineare le modalità di votazione e di formazione della maggioranza, l'art. 128 L.F. stabilisce, in via generale, che il concordato è approvato se riceve il voto favorevole dei creditori che rappresentino la maggioranza dei crediti ammessi al voto, secondo i criteri stabiliti dal precedente art. 127.
Decorso il termine stabilito per le votazioni, il curatore presenta al giudice delegato una relazione sul loro esito.
Se la proposta è stata approvata, il giudice delegato dispone che ne sia data immediata comunicazione (a mezzo posta elettronica certificata) al proponente, affinchè possa richiedere l'omologazione del concordato, ai creditori dissenzienti e al fallito, anche tramite raccomandata con avviso di ricevimento, fissando un termine per la proposizione di eventuali opposizioni.
Se entro quel termine non vengono proposte opposizioni, secondo il disposto del novellato art. 129, comma 4, L.F., il tribunale, verificata la regolarità della procedura e l'esito della votazione, omologa il concordato con decreto motivato non soggetto a gravame e pubblicato a norma dell'art. 17 L.F.
Tale forma di pubblicità è funzionale anche all'eventuale proposizione del reclamo dinanzi alla corte di appello, che pronuncerà in camera di consiglio (art. 131 L.F.).
Scaduti i termini per l'opposizione o esaurite le impugnazioni previste dall'art. 129 L.F., la proposta acquista efficacia e il concordato diviene obbligatorio per tutti i creditori anteriori all'apertura del fallimento (compresi coloro che non hanno presentato domanda di ammissione al passivo), ferma restando la possibilità per gli stessi di agire per l'intero credito contro i coobbligati, i fideiussori del fallito e gli obbligati in via di regresso (art. 135 L.F.). Spetta agli organi della procedura (giudice delegato, curatore e comitato dei creditori) sorvegliare l'esecuzione del concordato, in modo che lo stesso venga adempiuto secondo le modalità stabilite nel decreto di omologazione
Ex art. 137 L.F., il concordato omologato, può essere risolto, ad istanza di ciascun creditore, nell'ipotesi di mancata costituzione delle garanzie promesse o di inadempimento degli obblighi derivanti dallo stesso. Il successivo art. 138 L.F. dispone che il concordato possa essere annullato dal tribunale su istanza del curatore o di qualunque creditore, quando si scopre che è stato dolosamente esagerato il passivo, ovvero sottratta o dissimulata una parte rilevante dell'attivo.
In entrambi i casi, la sentenza che risolve o che annulla il concordato, riapre la procedura di fallimento ed è provvisoriamente esecutiva.