È necessario presentare un documento scritto, detto "citazione", che deve contenere:
• l'ufficio giudiziario a cui ci si rivolge,
• le parti,
• l'oggetto della domanda rivolta al giudice,
• la spiegazione delle ragioni della domanda,
• la dichiarazione di valore, ovvero il valore economico della domanda presentata.
Prima di rivolgersi all'Ufficio del Giudice di Pace, la citazione deve essere notificata alla controparte, sia essa persona fisica o giuridica. La notifica deve essere effettuata tramite l'ufficio UNEP o tramite i messi notificatori.
Dopo aver notificato la controparte, bisogna presentare la citazione in doppia copia:
• la copia originale con allegata la ricevuta della notifica,
• una copia dell'originale.
Insieme alla citazione è necessario presentare un altro documento, la nota di iscrizione al ruolo, in cui bisogna indicare le parti coinvolte, i dati anagrafici e fiscali e gli eventuali legali rappresentanti. Presso le cancellerie è disponibile un modello della nota.
Nella citazione è molto importante spiegare in modo preciso e dettagliato tutti i fatti oggetto del contenzioso, in particolare nelle situazioni in cui bisogna descrivere un evento accaduto come un incidente o un sinistro stradale.
Eventuali altri documenti o allegati (ad esempio una radiografia, etc.) possono essere prodotti subito, oppure portati successivamente dinanzi al giudice durante la prima udienza.
Nel caso in cui vengano prodotti allegati alla citazione, è necessario creare un indice per la rapida consultazione dei documenti.
La citazione deve anche indicare una data per la prima udienza nella quale le parti compariranno dinanzi al giudice. La legge impone che tra la data della notifica della citazione e la data della prima udienza debbano passare 90 giorni (art. 163 bis c.p.c.).
Per conoscere la data della prima udienza fissata del giudice, si può consultare il sito https://gdp.giustizia.it/ e verificare nel menù ricerche la sezione “data citazione I udienza”. Il dettaglio del proprio procedimento viene mostrato inserendo il numero di ruolo del procedimento.