Il ricorso va indirizzato al Presidente del Tribunale nel cui territorio ha la residenza o il domicilio almeno uno dei coniugi, con le firme di entrambi i coniugi da apporre innanzi al funzionario competente.
Il ricorso, su carta semplice, deve riportare le disposizioni destinate a disciplinare i futuri rapporti tra i coniugi e va presentato alla cancelleria del Tribunale da entrambi i coniugi muniti di documento d’identità in corso di validità.
All’udienza di comparizione davanti al Presidente del Tribunale i coniugi devono presentarsi personalmente con un documento d’identità. Non è ammessa la procura notarile conferita ad un terzo per la sostituzione del coniuge in udienza; in caso di impedimento a comparire dell’uno o dell’altro coniuge può essere chiesto il rinvio dell’udienza producendo documentazione attestante l’impedimento.
Al momento della presentazione della domanda di separazione verrà rilasciato il numero di iscrizione a ruolo (unitamente ad una copia del verbale di udienza e della scheda Istat, che, debitamente compilate e non firmate, dovranno essere presentate in udienza).
Le parti devono prendere personalmente visione in Cancelleria del giorno e dell’ora dell’udienza fissata per la comparizione consegnando il verbale di udienza compilato.
La copia del decreto di omologa può essere richiesta in cancelleria.