SEQUESTRO DEI BENI DEL CONIUGE SEPARATO
Cos'è
All’emissione del provvedimento di separazione, il giudice può stabilire a favore di un coniuge il diritto di ricevere dall’altro coniuge quanto è necessario al suo mantenimento qualora egli non abbia redditi propri sufficienti.
Il diritto di ricevere il mantenimento spetta al coniuge cui non sia addebitabile la separazione. L’entità della somministrazione è determinata in relazione alle circostanze e ai redditi del coniuge obbligato.
In caso di inadempienza degli obblighi stabiliti nel provvedimento, il giudice può disporre il sequestro di parte dei beni del coniuge obbligato. I soggetti terzi tenuti a corrispondere anche periodicamente somme di danaro all’obbligato, possono essere obbligati a versare una parte di esse direttamente agli aventi diritto.
Normativa di riferimento
Art. 156 del codice civile
Chi può richiedere il servizio
Il coniuge che ha ricevuto dal giudice il diritto a ricevere somme di mantenimento.
Documentazione necessaria
Come funziona
Il ricorso è diretto al Tribunale che provvede in Camera di Consiglio, sentito il Pubblico ministero.
Qualora sopravvengano giustificati motivi il giudice, su istanza di parte, può disporre la revoca o la modifica dei provvedimenti.
In seguito ad una sentenza di divorzio non è più necessario adire l’autorità giudiziaria in quanto, ai sensi dell’art.8 della legge 897/70, basta notificare il provvedimento in cui è stabilita la misura dell’assegno ai terzi tenuti a corrispondere periodicamente somme di denaro al coniuge obbligato con l’invito a versargli direttamente le somme dovute.
Dove si richiede
Palazzo di Giustizia di Catania, Piazza Giovanni Verga, Cancelleria “Ruolo Generale”, Piano Primo, Stanza 1, dal lunedì al venerdì, dalle ore 09:00 alle ore 13:00.
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