La competenza è del Tribunale del luogo di residenza dell’interessato.
Ha diritto alla riabilitazione dal protesto il soggetto che abbia adempiuto alle obbligazioni per le quali i protesti sono stati levati. Hanno quindi diritto a farne richiesta anche i soggetti che hanno subito più di un protesto.
Oltre a questo, per accedere alla riabilitazione, deve essere passato un anno dall’ultimo protesto.
La riabilitazione viene accordata con decreto del Presidente del Tribunale; l’interessato dovrà recarsi in cancelleria per avere la copia conforme del provvedimento del Presidente da presentare alla Camera di Commercio, la quale si occuperà della pubblicazione di esso sull’apposito bollettino.
In caso di diniego di riabilitazione da parte del Presidente del Tribunale, l’interessato può presentare ricorso in Corte d’Appello, entro 10 giorni dalla comunicazione di cui sopra.
Eventuale altra documentazione potrà essere richiesta caso per caso.